Art. 17.
(Aliquota IVA per il legno).

      1. Dopo il numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono inseriti i seguenti:

      «98-bis) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);

      98-ter) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. 44.04)».

      2. Le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogate.